Sportello unico (OSS) e vendite a distanza 2021: la più grande riforma dell’IVA per il commercio online nell’UE

La più grande riforma dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio online è imminente. Forniamo risposte alle domande attuali sull'argomento principale: lo sportello unico (OSS).
Anna-Katharina Heidbuechel
Anna-Katharina Heidbuechel
  • 34 min. Lesezeit
Sportello unico (OSS) e vendite a distanza 2021: la più grande riforma dell’IVA per il commercio online nell’UE

La più importante riforma dei regolamenti IVA dell’UE non significa solo agevolazioni per i venditori online e i commercialisti, ma nasconde anche delle insidie.

Leggete il nostro articolo speciale sullo sportello unico per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla procedura OSS, sulla registrazione e sull’uso regolare, nonché sull’ambito di applicazione e sulle eccezioni.

In questo modo, sarete informati e preparati in modo ottimale sui futuri obblighi di versamento IVA per le spedizioni internazionali.

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Riassunto: i fatti più importanti di OSS spiegati in breve

Qui sono presentati i fatti più importanti che voi, in qualità di venditori online e commercialisti, dovreste conoscere e a cui dovreste prestare attenzione per via dell’introduzione della procedura OSS a partire dal 01/07/2021:

  • Le precedenti soglie di consegna per i singoli Paesi dell’UE (35.000 o 100.000 EUR) per le spedizioni a clienti privati all’estero non si applicano più.
  • Invece, a partire dal 01/07/2021 sarà applicata una soglia di consegna a livello europeo di 10.000 EUR (netti) per tutti i Paesi dell’UE. Questo significa che la stragrande maggioranza dei venditori online sarà tenuta a pagare le imposte in ogni Paese dell’UE in cui inviano anche un solo pacco. Le regolari dichiarazioni IVA richieste per tutti i Paesi dell’UE possono essere gestite centralmente tramite sportello unico (OSS) del Paese in cui ha sede l’azienda.
  • A tal fine, si deve decidere, transazione per transazione, in quale Paese e con quale aliquota IVA locale deve essere tassata una transazione.
  • Le dichiarazioni OSS hanno luogo a cadenza trimestrale e devono essere presentate entro un mese dalla fine del trimestre precedente.
  • Anche il pagamento dell’IVA viene effettuato a livello centrale in un’unica somma tramite sportello unico nel Paese di residenza del venditore online. Gli importi riscossi in questo modo sono poi divisi da OSS e trasmessi automaticamente al rispettivo Paese dell’UE.
  • Quando si utilizza la procedura OSS, le registrazioni e le dichiarazioni IVA locali in altri Paesi dell’UE non saranno più necessarie per le consegne transfrontaliere B2C ai clienti finali (=vendite a distanza). L’uso della procedura OSS è volontario.
  • Se utilizzate magazzini all’estero, ad esempio nell’ambito del Programma Paneuropeo di Amazon, dovete ancora effettuare registrazioni e dichiarazioni locali nel Paese di stoccaggio.
  • Le consegne B2B non possono essere segnalate tramite sportello unico: in questo caso, tutto rimane come prima con dichiarazioni locali nel Paese d’origine.
  • Le consegne B2C nel proprio Paese (Paese di residenza del venditore) non vengono segnalate tramite OSS, ma all’Agenzia delle Entrate locale, come di consueto. Tuttavia, questo non si applica se la consegna viene effettuata da un magazzino in un altro Paese dell’UE.
  • In futuro, sarà necessario decidere su base individuale quali transazioni possono essere segnalate tramite OSS e quali no. Taxdoo può farsi carico di questa distinzione in modo automatizzato, mettendola a disposizione con un’analisi completa.
  • Taxdoo può fornirvi tutti i dati delle transazioni per le dichiarazioni OSS in una forma agglomerata e strutturata, oltre a continuare a gestire le registrazioni e le dichiarazioni necessarie in altri Paesi dell’UE.

Ora avete già un’idea dei fatti principali.

Di seguito presentiamo i singoli punti in modo più dettagliato e alla fine dell’articolo troverete una vasta raccolta di domande frequenti.

Con la procedura OSS, a partire da luglio 2021, arrivano nuovi (ulteriori?) obblighi fiscali in (quasi) tutti gli Stati dell’UE

A partire dal 01/07/2021, le consegne nei Paesi dell’UE dovranno quasi sempre essere tassate nel luogo di destinazione.

Lo sportello unico dovrebbe quindi semplificare molte cose per quanto riguarda l’IVA nel commercio online. Le dichiarazioni dell’IVA in caso di obbligo fiscale all’estero possono poi essere comunicate nel Paese di residenza tramite lo sportello unico.

Tuttavia, l’uso della procedura OSS sarà possibile solo per alcuni tipi di transazione. I venditori che partecipano al Programma Paneuropeo di Amazon o che usano altri sistemi di evasione transfrontalieri avranno bisogno di soluzioni aggiuntive.

Il quadro normativo che ne è alla base, la seconda fase del pacchetto IVA per l’e-commerce, è quindi obsoleto ancor prima di essere introdotto.

Ma partiamo dall’inizio e rispondiamo in ordine alle seguenti domande.

  1. Qual è il motivo di questa riforma?
  2. Perché il percorso finora è stato così accidentato?
  3. Chi e cosa ne trae vantaggio?
  4. Come ci si prepara in qualità di commercialista o venditore?

Pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE: come è nata questa grande riforma dell’IVA?

Il diritto dell’Unione europea (UE) relativo all’imposta sul valore aggiunto è ancora in gran parte fermo al 1993 e non è più compatibile con il rapido sviluppo del commercio online.

Per liberare il mercato interno digitale da queste barriere, già alla fine del 2017 tutti gli Stati membri dell’UE hanno concordato di convertire il pacchetto IVA per l’e-commerce, con il cosiddetto sportello unico come elemento centrale, in legge nazionale. In realtà, l’implementazione doveva avvenire il 01/01/2021; tuttavia, poiché molti Stati membri hanno avuto problemi a fornire la piattaforma tecnologica per lo sportello unico, la scadenza è stata posticipata al 01/07/2021.

Cominciamo innanzitutto con lo status quo e poi spiegheremo la modifica del sistema.

Prima dello sportello unico vengono la regolamentazione della vendita per corrispondenza e le soglie di consegna

Le cosiddette soglie di consegna sono state introdotte già nel 1993 affinché le piccole e medie imprese (PMI) non debbano registrarsi per l’IVA in ogni Stato dell’UE in cui inviano merci dal primo euro e cercare un commercialista locale e probabilmente costoso. Fino a una determinata soglia, i venditori online possono continuare a pagare le imposte sulle loro consegne transfrontaliere all’interno dell’UE presso l’Agenzia delle Entrate del proprio Paese.

Fino all'introduzione della procedura OSS, si applicano ancora le vecchie soglie di consegna
Fino all’introduzione della procedura OSS, si applicano ancora le vecchie soglie di consegna

In linea di principio, il valore della soglia di consegna dovrebbe essere di 100.000 euro. Gli Stati membri possono abbassare l’importo a 35.000 euro, cosa che quasi tutti hanno fatto. Solo tre Stati hanno ancora una soglia di consegna di 100.000 euro:

  • Germania,
  • Paesi Bassi e
  • Lussemburgo.

Se una soglia di consegna viene superata, bisogna seguire questi tre passaggi:

  1. La consegna che ha portato al superamento della soglia deve essere già tassata nel Paese di destinazione, ovvero il Paese in cui si trova il destinatario. Nel fare ciò, si deve tener conto dell’aliquota IVA applicabile in loco. Va notato che la gamma di aliquote fiscali standard nell’UE varia tra il 17 e il 27%.
  2. Bisogna presentarsi presso l’Agenzia delle Entrate competente nel Paese di destinazione e farsi registrare a fini fiscali.
  3. In seguito, le dichiarazioni ai fini dell’IVA devono essere presentate su base continuativa e l’IVA per il suddetto fatturato deve essere pagata all’estero.

Soprattutto nell’ambito delle verifiche fiscali e di quelle speciali per l’IVA, dovrete occuparvi delle soglie di consegna e dei regolamenti precedenti per ancora qualche anno, dato che queste verifiche da parte delle autorità fiscali possono sempre essere effettuate retroattivamente per diversi anni.

Nella seguente sezione, spiegheremo come questa logica cambierà in modo sostanziale dal 01/07/2021.

Pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE: vendita a distanza dal 01/07/2021

La seconda fase del pacchetto IVA per l’e-commerce, che tutti gli Stati dell’UE devono attuare nel diritto nazionale entro il 1° luglio 2021, prevede l’abolizione di tutte le soglie di consegna nazionali, che saranno sostituite da un’unica soglia a livello europeo di 10.000 euro netti.

Con l'implementazione del secondo pacchetto IVA per l'e-commerce dell'UE, le soglie di consegna nazionali non saranno più applicate.
Con l’implementazione del secondo pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE, le soglie di consegna nazionali non saranno più applicate.

A partire dal 01/07/2021, le forniture transfrontaliere all’interno dell’UE ai consumatori finali (le cosiddette vendite a distanza) devono essere tassate nel Paese di destinazione se la soglia unica di 10.000 euro (netti) è stata superata.

Per quali casi è bisogna osservare il limite di 10.000 euro?

La soglia unica di 10.000 euro (netti) per anno civile si applicherà a partire dal 01/07/2021 ai seguenti casi:

  • Vendite a distanza intracomunitarie
  • Servizi digitali (ad esempio streaming o e-book)

Se questo importo viene superato nel contesto delle consegne transfrontaliere e/o dei servizi digitali, queste transazioni devono sempre essere tassate nel Paese di destinazione. Questo significa che, per esempio, anche un pacco per Malta o la Lituania deve essere tassato nel Paese di destinazione. Dato che la riforma entrerà in vigore esattamente a metà dell’anno, il 1° luglio 2021, si pone la questione di come devono essere calcolate le numerose vecchie soglie di consegna e quella nuova per l’anno civile 2021.

Applicazione della soglia di consegna unica nell’anno fiscale 2021: nessun dimezzamento delle soglie

Per quanto riguarda la soglia di consegna unica di 10.000 euro (netti) per le vendite a distanza e i servizi digitali, molti di voi si staranno chiedendo come verrà applicata nell’anno fiscale 2021, in cui si incontrano il vecchio sistema di regolamentazione delle vendite per corrispondenza, che include soglie di consegna nazionali, e la nuova procedura OSS.

Nota: per l’anno fiscale 2021, non è prevista una ripartizione pro rata temporis della soglia di fatturato di 10.000 euro netti. Non è prevista nemmeno per le “vecchie” soglie di consegna ai sensi della regolamentazione delle vendite per corrispondenza.

Inoltre, ai fini della valutazione della soglia di consegna unica del 2021, devono essere prese in considerazione anche le forniture e i servizi digitali effettuati nell’anno civile 2020 e nel primo semestre del 2021.

Questo comporterà un obbligo fiscale in quasi tutti i Paesi dell’UE in cui viene inviato anche un solo pacco. Ci si può quindi chiedere dove sia la semplificazione con questa riforma dell’IVA per il commercio online.

La risposta è data dalla tecnologia chiave OSS.

Come funziona lo sportello unico (OSS)?

Lo sportello unico è una piattaforma che ha lo scopo di garantire una conformità IVA nel Paese di residenza come unico punto di riferimento. I venditori online che in futuro saranno tenuti a pagare l’imposta in altri Stati dell’UE a causa delle loro vendite transfrontaliere B2C possono segnalare il fatturato attraverso OSS e saldare lì il debito IVA.

Il fatturato segnalato e l'IVA riscossa sono poi distribuiti ai rispettivi Stati dell'UE.
Il fatturato segnalato e l’IVA riscossa sono poi distribuiti ai rispettivi Stati dell’UE.

In questo modo si evita di doversi registrare localmente a fini fiscali in ogni singolo Stato dell’UE e di dover presentare le dichiarazioni IVA su base continuativa non appena si supera la soglia di consegna di 10.000 euro in tutta l’UE.

Mini-One-Stop-Shop: cosa succederà alla procedura MOSS dal 01/07/2021?

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) è stato precedentemente utilizzato per segnalare servizi digitali transfrontalieri a clienti privati. A partire dal 01/07/2021, MOSS sarà integrato nello sportello unico (OSS), pertanto non esisterà più una procedura MOSS separata e OSS diventerà il punto di riferimento unico per le vendite a distanza transfrontaliere e i servizi digitali.

Le seguenti specifiche della procedura OSS hanno lo scopo di fornire ulteriori incentivi all’uso di questa tecnologia:

  • Coloro che segnalano le consegne transfrontaliere B2C (vendite a distanza) tramite sportello unico non dovranno più emettere fatture per tali consegne.
  • Il periodo di rendicontazione è sempre il trimestre, pertanto le segnalazioni OSS devono sempre essere presentate entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di un anno.
  • Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento.
  • L’IVA viene anche trasferita a un solo ufficio.
  • Le correzioni delle dichiarazioni OSS errate vengono sempre eseguite nella dichiarazione OSS corrente.

All’inizio suona bene. Tuttavia, non tutti potranno beneficiare dei vantaggi.

Sportello unico: chi ne beneficia e per chi diventa più complicato?

Chiunque si sia occupato di diritto fiscale per un certo periodo di tempo sa che le riforme fiscali sono sempre una corsa a ostacoli tra la realtà agile e le norme rigide. Soprattutto nell’ambiente molto dinamico del commercio online, le grandi riforme legislative che dovrebbero rappresentare una semplificazione sono quindi destinate a fallire fin dall’inizio.

Anche lo sportello unico lo dimostra. Alcuni ne trarranno beneficio, ma lo stesso non vale per il commercio online nel suo complesso, comprese le tecnologie del 2021.

Per chi semplifica le cose lo sportello unico (OSS)? Per le aziende che fanno solo vendite a distanza!

Nel settore del commercio online, lo sportello unico sarà solo una facilitazione di base per le aziende che spediscono i prodotti ai consumatori finali da un unico magazzino centrale verso altri Paesi dell’UE.

Questo perché, nel contesto del commercio online all’interno dell’UE, possono essere segnalate solo le vendite a distanza attraverso sportello unico, ovvero le vendite da uno Stato dell’UE a un altro Stato dell’UE ai consumatori finali.

Nota: nel corso del cambiamento della legge a partire dal 01/07/21, sarà introdotto anche un punto di riferimento unico per le importazioni, il cosiddetto Import-One-Stop-Shop (IOSS), che può essere utilizzato per le spedizioni importate da Paesi terzi con un valore fino a 150 euro.

OSS si applica alle vendite da uno Stato UE ai consumatori finali in un altro Stato UE
OSS si applica alle vendite da uno Stato UE ai consumatori finali in un altro Stato UE

La domanda che ci si pone a questo punto è: come si riconoscono gli utenti finali in un processo altamente automatizzato come il commercio online?

Ed ecco la risposta: una vendita a distanza esiste sempre se non è presente un numero di partita IVA estero valido.

Oltre ai venditori online che effettuano vendite a distanza in tutta l’UE, anche i marketplace possono utilizzare lo sportello unico. In futuro, i marketplace e i cosiddetti operatori di interfacce elettroniche saranno generalmente inclusi nella catena di fornitura dei venditori online di Paesi terzi verso l’UE dal punto di vista dell’IVA, nella misura in cui diventano soggetti all’imposta nel Paese di ricezione dei beni.

Partita IVA non valida
Partita IVA non valida

Il contesto di questo regolamento è che i marketplace basati nell’UE sono spesso più accessibili alle autorità fiscali europee rispetto ai venditori online basati in Paesi terzi. Per ridurre l’onere amministrativo anche qui ed evitare la registrazione locale degli operatori di interfacce elettroniche in tutti gli Stati membri, questi possono utilizzare lo sportello unico.

“Union One Stop Shop”, Programma Paneuropeo di Amazon, Amazon CEE e le Quick Fixes del 2020

Coloro che si affidano all’evasione transfrontaliera di Amazon (ad esempio, il Programma Paneuropeo di Amazon o Zalando Fulfillment Services) o di altri marketplace potranno utilizzare “Union One Stop Shop” o “Union OSS” nel proprio Paese di residenza.

Tuttavia, si dovrà anche fare i conti con le registrazioni fiscali locali in altri Paesi dell’UE.

Con queste strutture di evasione diventa chiaro che la riforma è ormai fuori tempo massimo. Il desiderio dei consumatori finali di ricevere i loro ordini il più rapidamente possibile può essere soddisfatto solo se la merce è già collocata il più vicino possibile all’acquirente prima che l’ordine venga effettuato. Un marketplace come Amazon si fa carico di questo servizio per i venditori e ha perfezionato questa forma high-tech di logistica.

In particolare, le cosiddette transazioni Commingling di Amazon aumentano la complessità della legge sull’IVA e non possono essere mappate attraverso l’interfaccia OSS. Potete scoprire cosa sono le transazioni Commingling e quali problemi relativi all’imposta sul valore aggiunto pongono qui.

Nel caso di Amazon, tuttavia, questo porta inevitabilmente a spostare la merce corrispondente in almeno sei Stati dell’UE, con continue modifiche di immagazzinamento, a seconda della domanda prevista e dell’utilizzo della capacità di magazzino.

Amazon PAN-EU
Amazon PAN-EU

Dal punto di vista dell’IVA, è qui che inizia la complessità. I trasferimenti transfrontalieri costanti (anche più volte al mese) rappresentano un fatturato imponibile:

– spedizioni intracomunitarie nel Paese d’origine e

– acquisti intracomunitari corrispondenti nel Paese di destinazione

Il seguente grafico illustra l’argomento usando l’esempio dei centri di evasione in Polonia e Repubblica Ceca come parte del programma Amazon CEE:

Le spedizioni rilevanti per molti venditori Amazon devono essere obbligatoriamente segnalate a livello locale.
Le spedizioni rilevanti per molti venditori Amazon devono essere obbligatoriamente segnalate a livello locale.

Le transazioni correlate rilevanti ai fini dell’IVA, come trasferimenti o acquisti intracomunitari, forniture locali e servizi a monte (imposta a monte) nel Paese del rispettivo centro di evasione, non possono essere segnalate tramite sportello unico, ma sempre mediante registrazioni locali nei singoli Stati membri.

Se non dichiarate le modifiche di immagazzinamento con Amazon (cioè i trasferimenti intracomunitari), a partire dal 1° gennaio 2020 dovrete pagarvi l’IVA.

Pertanto, è necessario introdurre almeno due filoni di conformità:

  • La segnalazione di tutte le vendite a distanza attraverso OSS nello Stato di residenza
  • La segnalazione, ad esempio, di acquisti/trasferimenti, vendite locali e servizi in entrata in altri Paesi dell’UE tramite registrazioni locali nel rispettivo Stato dell’UE.

Quale aliquota fiscale bisogna applicare ai prodotti nei vari Stati dell’UE? La sfida sta aumentando!

Se si considera che, a seguito dell’abolizione delle soglie di consegna, le forniture transfrontaliere ai consumatori finali saranno tassabili in quasi tutti gli Stati dell’UE, ci si può giustamente chiedere: come faccio a sapere quale aliquota fiscale si applica ai miei prodotti nei diversi Stati dell’UE?

Il tema delle aliquote fiscali e dell’IVA all’interno dell’UE è abbastanza complicato. Il diritto comunitario permette la seguente fascia di oscillazione e quindi offre un margine di manovra significativamente maggiore di quello a cui siamo abituati in Germania con le due aliquote del 7 e del 19%:

  • Aliquota fiscale standard: qui la fascia di oscillazione nell’UE è tra il 17 e il 27%. Il minimo legale è del 15%, mentre non è esistito un limite massimo per alcuni anni.
  • Aliquota ridotta I: deve ammontare tra il 5 e il 15%; l’applicazione è limitata ai prodotti elencati nell’Allegato III della direttiva sul sistema IVA.
  • Aliquota ridotta II: si applicano le stesse condizioni dell’aliquota ridotta I.
  • Aliquote zero: come suggerisce il nome, l’aliquota fiscale qui è dello 0%. Tuttavia, non deve essere confusa con un’esenzione fiscale.
  • Tariffe speciali: queste possono essere scelte quasi arbitrariamente, ma sempre solo dopo l’approvazione (spesso limitata nel tempo) della Commissione UE.

La fascia di oscillazione delle aliquote, che è stata pienamente sfruttata da molti Stati membri, rende la determinazione della corretta aliquota d’imposta sotto il nuovo regime del 1° luglio 2021 particolarmente difficile per i venditori online.

L’esempio del caffè illustra bene il problema. In Italia, il caffè è tassato con un’aliquota ridotta, come molti altri prodotti alimentari, al 10%. Anche la Francia ha una tassazione ridotta. Tuttavia, ci sono tre opzioni: 2,1%, 5,5% e 10%. In questo esempio, la verità sta nel mezzo: al 5,5%.

Come può un venditore online con un assortimento di 5.000 prodotti e obblighi fiscali in tutti gli Stati dell’UE determinare dal 01/07/2021 le aliquote fiscali per tutti i 5.000 prodotti e tutti gli Stati dell’UE con certezza giuridica?

Alla fine, questo sarà possibile solo automaticamente, ad esempio attraverso una caratteristica unica del prodotto come il cosiddetto numero di tariffa doganale. Con l’aiuto del codice Taric, ogni prodotto può essere classificato in tutto il mondo, in modo che sia possibile anche una determinazione automatica delle aliquote d’imposta attraverso le banche dati corrispondenti.

Ora, il nuovo regolamento legale a partire dal 01/07/2021 porterà con sé un bel po’ di sfide, perciò le riassumiamo ancora una volta in una lista di controllo.

Siete pronti per OSS? Lista di controllo per la procedura OSS!

  • Assicuratevi di poter determinare le aliquote fiscali automaticamente e in tutta l’UE, idealmente attraverso il codice Taric!
  • Iscrivetevi allo sportello unico!
  • Se partecipate al Programma Paneuropeo di Amazon o a programmi simili, dovete identificare le vostre vendite a distanza e poi segnalarle tramite OSS, ma tutte le altre transazioni (transazioni B2B, imposte a monte e vendite locali) devono continuare a essere segnalate tramite registrazioni locali nel Paese dell’UE, come illustrato nel grafico qui sotto.
  • Nel terzo caso, assicuratevi regolarmente di non segnalare le transazioni due volte (OSS e registrazione locale) o di non segnalarle affatto! Questo può accadere facilmente a causa della complessità aggiuntiva.

L’ultimo punto in particolare causa ancora incertezza.

È permesso usare le procedure OSS e le registrazioni locali in parallelo?

Come faccio a segnalare le mie vendite?
Come faccio a segnalare le mie vendite?

Sportello unico e/o registrazioni locali?

Il regolamento relativo allo sportello unico stabilisce che è obbligatorio segnalare tutto il fatturato attraverso sportello unico oppure le registrazioni locali.

Quindi, qui vale un principio “aut aut”?

Questo significherebbe che i partecipanti al Programma Paneuropeo di Amazon o di altre strutture di evasione transfrontaliera che richiedono anche registrazioni locali non sarebbero autorizzati a utilizzare lo sportello unico.

A questo punto possiamo rassicurarvi. Questo principio “aut aut” si applica solo alle vendite a distanza.

A questo proposito, una struttura parallela di

  • segnalazioni tramite sportello unico e
  • registrazioni locali

è possibile se tutte le vendite a distanza sono segnalate attraverso lo sportello unico.

Importante: poiché le vendite a distanza sono sempre segnalate attraverso lo sportello unico nel Paese di residenza, sono incluse transazioni come una fornitura da un magazzino Amazon in Polonia a un consumatore finale in Francia.

CONCLUSIONE sullo sportello unico: requisiti aggiuntivi per gli obblighi relativi all’IVA per la maggior parte dei venditori online

La riforma legislativa del 01/07/2021 è ampia e complessa per voi venditori online.

Quindi potete prendere i seguenti fatti chiave come conclusione:

  • Abolizione delle soglie di consegna nazionali e introduzione di un limite di fatturato uniforme in tutta l’UE di 10.000 euro netti
  • Responsabilità fiscale in (quasi) tutti gli Stati dell’UE, anche se vengono effettuate solo piccole vendite nei singoli Paesi
  • Segnalazione centrale delle vendite a distanza tramite la procedura OSS nel Paese di residenza del venditore online (non sono più necessarie registrazioni locali)
  • Necessità di registrazioni locali in caso di partecipazione al Programma Paneuropeo di Amazon o di diversi centri di evasione/magazzini
  • Necessità di determinare in tutta l’UE le aliquote fiscali applicabili per l’intero portafoglio di prodotti
  • Progettazione e creazione di ulteriori processi di dichiarazione IVA necessari per mappare diversi tipi di transazioni (vendite a distanza tramite OSS, trasferimenti/acquisti intracomunitari tramite registrazioni locali)

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Naturalmente, a partire da luglio 2021, saremo in grado di segnalare le vostre vendite a distanza automaticamente e più facilmente che mai attraverso OSS.

FAQ: rispondiamo alle domande più frequenti sullo sportello unico (OSS)

Nei nostri webinar OSS e nelle dimostrazioni dal vivo sono emerse nelle ultime settimane un gran numero di domande sullo sportello unico. Rispondiamo a queste domande qui nelle FAQ e aggiungiamo costantemente nuove domande rilevanti per i venditori online e i commercialisti.

FAQ, parte 1: domande di base sullo sportello unico e sulla procedura OSS

Domanda: Che cos’è lo sportello unico per l’IVA?

Risposta: Lo sportello unico permette ai venditori online di raccogliere le dichiarazioni e i pagamenti IVA per le vendite a distanza per tutti i Paesi dell’UE attraverso un portale online centrale dell’Agenzia delle Entrate locale.


Domanda: Cosa sono le vendite a distanza?

Risposta: Una vendita a distanza indica la spedizione o la vendita di beni da uno Stato dell’UE ai consumatori finali in un altro (vendite B2C).


Domanda: E i trasferimenti (per esempio Amazon)? Qui, le registrazioni nel rispettivo Paese rimangono necessarie. La procedura OSS può ancora essere utilizzata per le vendite di IT nell’UE?

Risposta: Se avete bisogno di una partita IVA in altri Paesi dell’UE a causa di magazzini esteri, potete usare indipendentemente OSS per segnalare le vendite a distanza. Tuttavia, tutte le vendite a distanza devono essere segnalate tramite OSS.


Domanda: Dopo l’introduzione di OSS, è necessario richiedere una partita IVA per ogni Paese?

Risposta: Per la tassazione delle vendite a distanza intracomunitarie, non è necessario richiedere una partita IVA nel Paese di destinazione se si utilizza lo sportello unico. Tuttavia, altre circostanze, come l’uso di magazzini esteri, possono portare a un obbligo di registrazione all’estero.


Domanda: In futuro, dopo l’inizio della procedura OSS, come venditore online dovrò essere registrato per l’IVA in altri Paesi dell’UE e presentare la dichiarazione dei redditi in loco se immagazzino merci in altri Paesi dell’UE (ad esempio con i programmi Amazon FBA “Paneuropeo” o “CEE”/”Europa centrale”)?

Risposta: Se voi, in qualità di venditori, immagazzinate merci in altri Paesi dell’UE, la registrazione IVA è ancora necessaria nei Paesi in cui si trovano i magazzini (ad esempio, PL, CZ, ES, FR o IT). Per i Paesi di stoccaggio non potete beneficiare delle semplificazioni di OSS, ma avete comunque bisogno di un rappresentante fiscale locale che si occupi per voi delle dichiarazioni dei redditi locali.


Domanda: Se ho già superato le soglie di consegna locale in passato e sono registrato per l’IVA nei rispettivi Paesi, cosa succede quando utilizzo la procedura OSS?

Risposta: Chi ha già superato una soglia di consegna e quindi ha una registrazione fiscale in un altro Paese dell’UE che non è un Paese di stoccaggio passa a OSS e può in linea di principio terminare la registrazione/rappresentanza fiscale nel Paese.

Nota: possono essere presenti regole diverse per quanto riguarda il termine di cancellazione nei singoli Paesi. In alcuni Paesi, potrebbe essere ancora necessario presentare una dichiarazione annuale dell’IVA per la prima metà del 2021, in modo che la cancellazione possa avvenire solo alla fine del 2021. Se siete clienti di Taxdoo, possiamo occuparci di queste cancellazioni per voi, compreso un controllo preventivo specifico per Paese per verificare se la rispettiva cancellazione può avvenire per il 2020 o il 2021.


Domanda: Cosa succede se la precedente soglia di consegna locale in un Paese viene superata solo a giugno? La registrazione è quindi necessaria per un mese?

Risposta: Non appena viene superata la “vecchia” soglia di consegna, la fornitura che ha portato al superamento della soglia è già tassabile nel Paese di destinazione. Poiché la procedura OSS può essere utilizzata solo a partire da luglio, la registrazione IVA deve ancora essere effettuata nel rispettivo Paese per il mese di giugno.


Domanda: Posso anche usare OSS solo dal 01/01/2022 per gestire l’intero anno 2021 in modo uniforme per quanto riguarda l’IVA?

Risposta: In linea di principio, è possibile utilizzare la procedura OSS solo dal 2022. Tuttavia, non è raccomandato, poiché il superamento della soglia di consegna di 10.000 euro a partire dal 01/07/2021 comporterà un obbligo fiscale in ogni Paese ricevente, che deve essere gestito tramite una registrazione IVA locale senza utilizzare la procedura OSS. Il “vecchio” regolamento si applica al fatturato nella prima metà del 2021, pertanto l’uso della procedura OSS è escluso in questo caso.


Domanda: Esiste un link al database dell’UE che contiene una panoramica delle aliquote fiscali in tutta l’UE?

Risposta: Puoi trovare il link al database dell’UE qui: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html.


Domanda: Dove posso trovare le diverse aliquote IVA degli Stati membri dell’UE?

Risposta: Puoi trovare le aliquote IVA dei diversi Stati membri sul sito della Commissione europea. Tuttavia, questo può servire solo a darvi una panoramica delle aliquote fiscali nel settore dell’IVA.


Domanda: Con la procedura OSS, come vengono pagati gli oneri fiscali per i diversi Paesi?

Risposta: L’onere fiscale viene trasferito collettivamente per tutti i Paesi a un unico punto di riferimento (“sportello unico”).


Domanda: Dopo l’introduzione dello sportello unico, non bisogna più emettere fatture oppure non è più consentito dopo il 1° luglio per le vendite a distanza?

Risposta: Le fatture possono ancora essere emesse, ma nel caso di vendite a distanza transfrontaliere dichiarate secondo la procedura OSS, non c’è più l’obbligo di emettere una fattura.


Domanda: Il pagamento dell’imposta OSS avviene in un’unica soluzione per tutti i Paesi o separatamente per ogni Paese?

Risposta: Il pagamento dell’imposta OSS viene effettuato come totale per tutti i Paesi.


Domanda: Le imposte locali a monte delle fatture in entrata in altri Paesi dell’UE possono essere richieste tramite la procedura OSS?

Risposta: Le imposte locali a monte non possono essere richieste tramite la procedura OSS. È possibile in caso di registrazione locale esistente, altrimenti solo nell’ambito della procedura di rimborso dell’imposta a monte.


Domanda: Cosa si applicherà dopo l’introduzione della procedura OSS per ulteriori servizi a clienti privati in altri Paesi dell’UE?

Risposta: I servizi digitali a clienti privati in altri Paesi dell’UE possono essere segnalati tramite sportello unico (ex Mini-One-Stop-Shop) a partire dal 1° luglio.


Domanda: Vendiamo merci a clienti all’estero sia B2B sia B2C. Posso ora segnalare le vendite ai nostri clienti privati all’estero tramite OSS e ai clienti B2B come al solito?

Risposta: Sì, infatti è obbligatorio registrare le vendite B2B nella pre-dichiarazione locale. Le transazioni B2B non possono essere elaborate tramite OSS.

FAQ, parte 2: domande sulla nuova soglia di consegna di 10.000 €

Domanda: La nuova soglia di consegna di 10.000 € si applica a ogni Paese dell’UE individualmente o a livello cumulativo per tutta l’UE?

Risposta: La soglia di consegna di 10.000 € si applica all’intera UE, vale a dire a tutte le vendite a distanza transfrontaliere all’interno dell’UE.


Domanda: Come sarà calcolata la soglia di consegna di 10.000 euro, soprattutto nel 2021?

Risposta: La risposta è divisa in due parti.

1. In primo luogo, il punto più importante: anche se si utilizza solo un magazzino in un altro Paese dell’UE (ad esempio, come parte del Programma Paneuropeo di Amazon), si sarà generalmente tassati in quel Paese indipendentemente dal limite di 10.000 euro. Tuttavia, il limite di 10.000 euro deve essere preso in considerazione per le vendite a distanza da un Paese dell’UE che partecipa al Programma Paneuropeo di Amazon a un cliente privato situato in un altro Stato membro dell’UE.

2. Per tutti coloro che spediscono le loro merci da un solo Paese dell’UE, il limite di 10.000 euro è calcolato sulla base dell’intero anno civile. Se avete già superato il limite nel 2020 o nella prima metà del 2021, dal 1° luglio 2021 sarete tassati in tutti i Paesi dell’UE in cui spedite, anche se consegnate un solo pacco.


Domanda: Se utilizzo due metodi, cioè tramite Amazon e vendite a distanza dirette, la soglia di consegna di 10.000 euro conta ancora completamente o posso considerare le “vendite Amazon” separatamente se necessario?

Risposta: La soglia di consegna di 10.000 euro si applica uniformemente a tutte le vendite a distanza, indipendentemente dalla piattaforma di vendita.


Domanda: Anche le forniture verso Paesi terzi sono considerate nella soglia di 10.000 €?

Risposta: Le consegne a Paesi terzi non sono incluse nella soglia di consegna (solo le cosiddette vendite a distanza intracomunitarie).


Domanda: Nella soglia di consegna di 10.000 € sono escluse le vendite nazionali, giusto?

Risposta: Esatto. Per la valutazione del limite di 10.000 €, bisogna considerare solo le vendite a distanza transfrontaliere all’interno dell’UE.


Domanda: Se la soglia di consegna unica di 10.000 euro non è stata superata, l’IVA italiana deve essere indicata in fattura? Non appena la soglia di consegna uniforme di 10.000 euro è stata superata, l’imposta locale del rispettivo Paese deve essere indicata sulla fattura?

Risposta: Se la soglia di consegna di 10.000 euro non è stata superata, la fornitura/il servizio è imponibile in Italia e quindi si impone l’IVA italiana. Se la soglia di consegna viene superata, la vendita è tassabile nel Paese di destinazione, quindi la fornitura è anche soggetta all’aliquota fiscale ivi applicabile. In linea di principio, però, non è necessario emettere una fattura se si partecipa alla procedura OSS. Se decidete di emettere una fattura, si applicano le regole di fatturazione dello Stato membro in cui siete registrati per la procedura OSS.


Domanda: La soglia di consegna di 10.000 euro, valida per tutta l’UE, è conteggiata ogni anno o sono sempre soggetto alle imposte del Paese di ricezione se la soglia è stata superata una volta?

Risposta: Quando si valuta la soglia di consegna, è sempre rilevante è stata superata nell’anno civile precedente o se sarà superata in quello corrente. Non appena si verifica uno di questi due casi, la soglia di consegna è considerata superata.

FAQ, parte 3: domande sulla registrazione OSS

Domanda: Quando devo registrarmi per OSS al più tardi?

Risposta: Se lo sportello unico deve essere utilizzato dal 1° luglio, la registrazione deve essere effettuata entro lo stesso giorno, poiché la data di inizio della registrazione è generalmente il primo giorno del trimestre solare successivo alla domanda.


Domanda: Quali siti Web devono essere specificati quando ci si registra per la procedura OSS? Anche quelli delle singole piattaforme di vendita, come Amazon, ecc.?

Risposta: Sì, tutte le piattaforme di vendita devono essere specificate, sia i propri negozi online sia i marketplace.


Domanda: Se è già presente una registrazione per Mini-One-Stop-Shop, c’è un passaggio automatico alla procedura OSS?

Risposta: I venditori che sono già registrati per il predecessore Mini-One-Stop-Shop partecipano automaticamente al regime speciale dell’UE One-Stop-Shop (sportello unico).


Domanda: Quando ci si può registrare a OSS in altri Paesi e dove è possibile farlo?

Risposta: Secondo la Commissione europea, la registrazione in ogni Stato membro alla procedura OSS può avvenire a partire dal 01/04/2021, sempre nel rispettivo Paese presso l’Agenzia delle Entrate responsabile della gestione della procedura OSS. La registrazione a OSS deve sempre avvenire nel Paese di residenza del venditore online.

FAQ, parte 4: domande speciali su OSS

Domanda: L’IVA locale, per esempio in Spagna, può essere mandata avanti normalmente, mentre l’IVA di altri Paesi viene pagata tramite OSS, oppure tutti i Paesi devono essere pagati tramite OSS dopo la registrazione?

Risposta: Le vendite a distanza intracomunitarie devono essere tutte dichiarate in modo uniforme tramite la procedura OSS, indipendentemente dalle registrazioni locali esistenti. L’IVA per le vendite locali in Spagna deve anche essere dichiarata localmente in Spagna. La procedura OSS si applica solo alle vendite transfrontaliere ai consumatori finali (vendite a distanza).


Domanda: Quale numero di partita IVA deve essere inserito nella fattura se una vendita in Austria è stata segnalata tramite OSS?

Risposta: I dati obbligatori della fattura per queste transazioni derivano dalla normativa del Paese d’origine, cioè il codice fiscale italiano/la partita IVA.


Domanda: Un venditore online ha superato la soglia di consegna in Austria ed è registrato lì, per cui deve presentare le segnalazioni almeno per l’anno civile rimanente e quello successivo. Di conseguenza, deve segnalare tutto il fatturato per le vendite a distanza B2C dall’Italia tramite OSS e il fatturato austriaco fino alla fine del suo “periodo di dichiarazione obbligatoria” in Austria?

Risposta: Se decide di partecipare a OSS, è obbligatorio che riporti tutte le vendite a distanza tramite OSS. Quindi non segnala nulla attraverso la registrazione locale (tranne le vendite locali in Austria, se presenti).


Domanda: Siamo già soggetti all’IVA e registrati in Austria, dove dobbiamo presentare una dichiarazione annuale. Cosa succede ora con OSS? Possiamo segnalare tutto l’anno in OSS oppure dobbiamo segnalare il primo semestre in Austria e passare a OSS per il secondo semestre?

Risposta: Il fatturato della prima metà dell’anno deve essere riportato come parte della pre-dichiarazione austriaca e della dichiarazione annuale. Il fatturato del secondo semestre deve essere riportato nell’ambito della procedura OSS se viene effettuata una registrazione corrispondente.


Domanda: Posso anche tassare beni soggetti ad accisa come la birra tramite OSS?

Risposta: Sì, anche la fornitura di prodotti soggetti ad accisa può essere segnalata tramite OSS. Tuttavia, le accise devono essere dichiarate e pagate separatamente nel Paese di destinazione.


Domanda: Si tratta di vendita a distanza anche quando il fornitore fa trasportare, ad esempio, pacchi per clienti privati residenti all’interno di un container fino al Paese dei clienti e li consegna a un fornitore di servizi postali locale per la spedizione rimanente?

Risposta: Sì, anche in questi casi si parla di vendita a distanza.


Domanda: Amazon applicherà il principio del Paese di destinazione anche dopo l’introduzione della procedura OSS se la partita IVA non è valida? Fino a ora, Amazon impone le tassazioni nel Paese d’origine se l’attività imprenditoriale può essere provata in altro modo.

Risposta: Non è previsto che Amazon aggiusti la logica di Amazon VAT Calculation Services (VCS). Vi consigliamo di contattare direttamente Amazon a questo proposito.


Domanda: Come commercialista, devo anch’io iscrivermi allo sportello unico?

Risposta: In linea di principio, il cliente si registra da solo, non tramite il commercialista.


Domanda: Per quanto riguarda le segnalazioni centrali all’estero, vengono trasmessi i dati della rispettiva azienda o, per così dire, tutte le aziende insieme?

Risposta: Si può presumere che i dati saranno trasmessi alle autorità fiscali estere in base al contribuente.


Domanda: Per quanto riguarda le diverse aliquote fiscali per gli articoli/i gruppi di articoli nei singoli Paesi, esistono liste centrali per gestire i propri prodotti in modo automatizzato per ogni Paese in base ai gruppi di merci o alla Taric (in ogni Paese, ad esempio, la mela ha un’aliquota standard, ridotta o fortemente ridotta)? Quindi non c’è nessuna domanda individuale?

Risposta: In linea di principio, esiste una banca dati della Commissione europea; tuttavia, non consente alcuna domanda automatica dei dati di massa. Potete determinare le aliquote d’imposta automaticamente tramite Taxdoo utilizzando il codice Taric.


Domanda: Come saranno segnalata in futuro le vendite in Paesi terzi? Cambierà qualcosa dopo l’introduzione dello sportello unico?

Risposta: Anche le vendite a clienti privati all’interno dell’UE in cui il movimento delle merci inizia in un Paese terzo sono interessate dai nuovi regolamenti. Anche qui, la vendita è tassabile nel Paese di destinazione. Se il valore materiale della spedizione in relazione al paniere di merci non supera i 150 euro, può essere effettuata una dichiarazione nell’ambito del cosiddetto Import-One-Stop-Shop.

Le vendite a clienti privati situati in Paesi terzi non sono interessate dai cambiamenti.


Domanda: Se inviamo vendite a distanza in Paesi che non hanno l’euro come valuta, in quale valuta deve essere effettuato il trasferimento dell’IVA?

Risposta: Il trasferimento deve essere eseguito in euro. Il tasso di conversione è determinato dal tasso di cambio della BCE attuale l’ultimo giorno lavorativo del rispettivo periodo di segnalazione OSS.


Domanda: Come funzionano i depositi di consegna in combinazione con la procedura OSS?

Risposta: I depositi di consegna sono soggetti ad altri regolamenti dell’imposta sul valore aggiunto che devono essere considerati indipendentemente dallo sportello unico.


Domanda: Siamo registrati ai fini IVA in Austria a causa di un deposito di consegna, che continuerà a esistere dopo il 01/07/2021, e inoltre ci siamo registrati indipendentemente nella procedura OSS. È corretto?

Risposta: I regolamenti sui depositi di consegna e sui relativi obblighi di segnalazione non sono interessati dai nuovi regolamenti che entrano in vigore a partire dal 01/07/2021. La procedura descritta è quindi corretta.

FAQ, parte 5: domande su Taxdoo e OSS

Domanda: Taxdoo può identificare e valutare automaticamente le vendite a distanza se esiste una connessione con Amazon e con il programma di fatturazione?

Risposta: La valutazione automatica delle vendite (a distanza) è il servizio centrale di Taxdoo. In particolare, a partire da luglio, Taxdoo può distinguere tra diverse categorie di transazioni: le vendite che devono essere prese in considerazione nella dichiarazione OSS e le transazioni che devono continuare a essere segnalate nella pre-dichiarazione locale.


Domanda: Fate la segnalazione per noi in Austria, ma in futuro non sarà necessario, perché non disponiamo di un deposito lì. Dobbiamo cancellare il pacchetto o scade da solo?

Risposta: Abbiamo ricevuto una notifica dall’Agenzia delle Entrate austriaca per cui le registrazioni e le segnalazioni devono rimanere in vigore fino alla fine dell’anno, in quanto deve ancora essere presentata una dichiarazione annuale per il 2021. Non ci saranno più costi per la registrazione in Austria a partire dal 1° luglio. Da questa data, il pacchetto OSS deve essere prenotato separatamente, in modo che possiamo generare la segnalazione OSS per voi.


Domanda: Quali informazioni aggiuntive deve inserire il cliente nel suo account Amazon per ogni fatturato? Avete una lista di controllo sulle informazioni che il cliente deve inserire per il fatturato, in modo che l’analisi funzioni correttamente, per esempio tramite Taxdoo?

Risposta: Dal punto di vista di Taxdoo, otteniamo tutte le informazioni rilevanti attraverso l’interfaccia di Amazon. Le impostazioni precedenti su Amazon di solito non sono richieste, poiché Taxdoo stesso esegue una valutazione dell’IVA dei dati. Abbiamo bisogno delle informazioni solo se OSS deve essere utilizzato dal 1° luglio (o successivamente).


Domanda: In pratica, come andranno le cose per noi venditori in futuro quando tutte le transazioni saranno sulla piattaforma Taxdoo? Continuerete a fare segnalazioni a livello locale. Chi segnala OSS? Taxdoo? Io o il mio commercialista? Anche l’IVA italiana sarà riportata tramite OSS?

Risposta: Identificheremo tutte le vendite a distanza in base ai dati presentati e genereremo un file OSS. Questo file può essere presentato a OSS da voi o dal vostro commercialista. Le vendite all’interno dello Stato e le cessioni intracomunitarie di beni con programmi come il Programma Paneuropeo di Amazon continueranno a essere segnalate attraverso le Agenzie delle Entrate locali.


Domanda: Attualmente mi sto registrando tramite Taxdoo per PL e CZ. Se voglio consegnare solo in PL, CZ e DE, posso evitare OSS?

Risposta: OSS è volontario, il che significa che non c’è obbligo di registrazione. Tuttavia, se non volete usarlo, dovete registrarvi ai fini fiscali in ogni singolo Paese dopo aver superato la soglia di consegna di 10.000 € anche di 1 €. OSS ha senso anche per gli utenti di Amazon FBA, poiché anche le vostre spedizioni dai magazzini in PL, CZ, DE verso altri Paesi dell’UE possono essere segnalate tramite OSS.


Domanda: Siamo già registrati in 10 Paesi dell’UE e spediamo in molti altri Paesi tramite Amazon ed eBay. Il limite di 10.000 € è stato superato da tempo. I dati che Taxdoo legge mensilmente possono ora essere utilizzati per determinare in quali Paesi dobbiamo registrarci ulteriormente o se questo può essere eseguito tramite OSS?

Risposta: Non appena la soglia di consegna di 10.000 euro viene superata, a partire dal 1° luglio c’è un obbligo fiscale in ogni Paese di destinazione. Taxdoo può visualizzare gli obblighi fiscali per ogni Stato. Nel caso di forniture in numerosi Stati dell’UE, può avere molto senso registrarsi per OSS a partire dal 01/07/21.

Nota: le FAQ saranno ampliate continuamente nelle prossime settimane